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Grazie alla piattaforma Conto Termico, sviluppata da KPMG per Daikin, potrai offrire ai tuoi clienti la possibilità di accedere a importanti vantaggi fiscali. 

 

Per leggere la guida sul Conto Termico, clicca qui

 

Dedicata agli installatori

Incentivi per sostituzione

Una piattaforma immediata e funzionale

nuove installazione

Climatizzazione e riscaldamento

climatizzazoine

Importanti incentivi per i lavori di efficientamento energetico

recupero

Come funziona la piattaforma per la gestione del Conto Termico?

I Beneficiari

I soggetti che possono beneficiare dell’Incentivo Conto Termico sono i soggetti privati (quali persone fisiche, imprese e condomìni) e le Amministrazioni pubbliche (i.e. Comuni, Province, Regioni, Istituti scolastici, società municipalizzate, enti pubblici ecc).

 

Tra i soggetti privati possono beneficiare degli incentivi:

· il o i proprietari dell’immobile su cui viene realizzato l’intervento oppure

· un affittuario o altro soggetto che abbia la disponibilità dell’immobile in quanto titolare di altro diritto reale o personale di godimento, previa autorizzazione da parte del proprietario

 

Categorie di interventi

Gli interventi incentivati dal Conto Termico, relativi al mondo della climatizzazione e del raffrescamento degli edifici, possono essere raggruppati nelle seguenti categorie:

 

- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con generatori alimentati da fonti rinnovabili utilizzanti pompe di calore

- Installazione di collettori solari termici

- Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore

- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore

Calcolo degli incentivi

L’incentivo Conto Termico è calcolato in funzione della tecnologia e della taglia dell’impianto installato, oltre che in considerazione della zona climatica del luogo in cui l'intervento viene realizzato (ove influente).

 

In ogni caso, l’incentivo non può eccedere il 65% delle spese sostenute dal cliente.

Con il Simulatore Conto Termico sviluppato da Daikin,  è possibile calcolare in qualsiasi momento l'incentivo massimo ottenibile per ciascun prodotto Daikin (pompe di calore, sistemi ibridi ecc).

Gestione del processo e pratiche

Per ottenere l’incentivo è necessario presentare apposita richiesta al GSE (Gestore dei Servizi Energetici) entro e non oltre 60 giorni dalla data di conclusione dell’intervento, anche per il tramite di un soggetto delegato allo scopo.

 

Dalla collaborazione tra Daikin e KPMG nasce un servizio completo e chiavi in mano per la gestione dell’intero processo di ottenimento dell’incentivo del Conto Termico.

 

I vantaggi per l'installatore: 

L'installatore potrà condividere agevolmente informazioni e documenti relativi all’intervento realizzato ai fini della presentazione della richiesta di incentivo.

 

I vantaggi per l'utente finale

Gli utenti finali potranno delegare KPMG alla presentazione (per loro conto) della richiesta di incentivo, nel rispetto delle procedure previste dal GSE.

KPMG, inoltre, si occuperà di verificare la completezza e la correttezza della documentazione da produrre ai fini del buon esito della richiesta.

Come accedere alla piattaforma?

Leggi il manuale di accreditamento per scoprire tutti gli step necessari per la registrazione.  

Come funziona l'accredito dell'incentivo del Conto Termico?

Grazie al mandato irrevocabile all’incasso, puoi proporre al tuo cliente uno sconto immediato sugli gli interventi incentivabili dal conto termico. L’incentivo erogato dal GSE verrà accreditato direttamente sul tuo conto, entro 90 giorni dalla stipula del contratto (per importi fino a 5.000 euro) e il tuo cliente verserà solo la quota residua del costo complessivo dell’intervento. In questo modo il tuo cliente ridurrà il peso dell’investimento e tu potrai proporre una formula di pagamento più leggera e, contemporaneamente, contare su un incasso sicuro e tracciabile.

 

Se il tuo cliente preferisce procedere senza il mandato irrevocabile all’incasso, anticiperà l’intero costo dell’investimento e riceverà il rimborso dell’incentivo secondo le tempistiche del GSE.

Domande Frequenti

Sì, è possibile. Possono accedere all’Incentivo Conto Termico tutti i soggetti che vantano un diritto reale o personale di godimento sull’immobile. In tali casi, tuttavia, è necessario fornire l’autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del proprietario dell’immobile.

Sì, a patto che l’usufruttuario ottenga l’autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del proprietario dell’immobile.

No. L’IBAN deve essere intestato alla stessa persona che ha effettuato il bonifico (soggetto beneficiario), oppure, nel caso di mandato irrevocabile all’incasso conferito all’impresa installatrice, l’IBAN dev’essere intestato alla stessa impresa che ha emesso la fattura.

Sì, è possibile. In tali casi, è necessario ottenere l'autorizzazione di un genitore o di un tutore legale. L’istanza presentata al GSE per la richiesta di Incentivo deve essere sottoscritte dai tutori, con documentazione attestante il titolo alla tutela. In particolare, per minori con due genitori, e quindi due tutori, la richiesta di incentivo e gli atti connessi vanno firmati da entrambi i genitori perché, nel caso in cui uno dei due fosse in disaccordo, la sottoscrizione verrebbe meno.

Il nuovo impianto deve essere installato in sostituzione di un impianto di climatizzazione esistenti e deve riscaldare le medesime utenze dell’impianto sostituito.

La potenza nominale del nuovo impianto, inoltre, non deve superare più del 10% la potenza dell’impianto sostituito.

No, non è possibile. Il contributo è previsto solo in caso di sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale esistente.

Nell'ambito del Conto Termico, gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti utilizzanti generatori di calore a condensazione, pompe di calore e/o generatori di calore alimentati da biomassa sono incentivabili qualora l'intervento preveda la sostituzione totale o parziale dell'impianto preesistente.

La sostituzione parziale consiste nella sostituzione di almeno uno dei generatori pre-esistenti, di potenza compatibile con il componente che verrà installato.

Non si ritengono idonee sostituzioni di componenti che, nella configurazione ante-operam, erano di potenza sensibilmente inferiore, se non saranno suffragate da opportuni documenti tecnici volti a dimostrare che l'intervento non celi, agli effetti, una nuova installazione.

Qualora l'intervento comporti il distacco di una singola utenza dall'impianto di climatizzazione centralizzato e l'installazione di un nuovo generatore di calore, l'intervento non potrebbe essere ammesso agli incentivi in quanto non sarebbe riconducibile a un intervento di sostituzione.

Qualora invece il generatore pre-esistente sia dismesso, smaltito e sostituito con uno o pompe di calore a servizio delle singole utenze, precedentemente servite dall'impianto centralizzato, l'intervento sarebbe incentivato.

L'incentivo è calcolato in funzione della potenza del/dei nuovo/i generatore/i. In questa circostanza, qualora l'intervento sia incluso in un'unica progettualità e sia di pertinenza di un solo soggetto, deve essere presentata un'unica istanza, al fine di non aggirare i limiti sugli incentivi spettanti.

Con il termine utenza si intende l'insieme degli ambienti/volumi riscaldati dall'impianto termico. Pertanto, si individuano come “medesime utenze” proprio gli stessi ambienti/volumi ai quali il generatore sostituito erogava energia termica. Ambienti/volumi diversi, ovvero in aggiunta, rispetto a quelli riscaldati dal generatore sostituito sono da considerarsi utenze diverse, per le quali l'intervento realizzato si configura come nuova installazione e non come sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Si precisa che, nei casi di sostituzione di generatori di calore che comportino variazione del fluido termovettore / vettore energetico utilizzato (ad esempio, sostituzione di stufe/caminetti ad aria con caldaie a biomassa e/o termostufe collegate all'impianto di emissione a radiatori) dovrà essere adeguatamente dimostrata la coincidenza delle utenze servite dall'impianto termico oggetto di intervento nella situazione ante e post operam.

Si, gli ambienti devono essere gli stessi. Non sono ammessi interventi che, anche in parte, non siano riferibili alla climatizzazione di ambienti precedentemente riscaldati dal generatore che si vuole sostituire.

No. Il Conto termico è un sistema che premia gli interventi di efficientamento energetico e di installazione tecnologie a fonte rinnovabile. Il corretto funzionamento del generatore da sostituire è una condizione necessaria.

Sì, è possibile allegando alla richiesta:

§  il certificato di smaltimento del vecchio generatore;

§  un'autodichiarazione attestante la potenza del generatore sostituito da parte del tecnico competente;

§  documentazione fotografica ante e post operam;

§  la scheda tecnica del generatore sostituito dove si evincono i dati tecnici dello stesso.

Si, è possibile, ove ricorrano le condizioni previste per l’accesso all’Incentivo Conto Termico.

Si. L'intervento ricade tra quelli ammessi all’Incentivo Conto termico. In fase di presentazione della richiesta sarà necessario allegare alla documentazione una relazione tecnica dell'edificio ante operam e post operam.

Ad esempio, in caso di installazione di 2 pompe di calore da 20 kW ognuna, è necessario rispettare i requisiti previsti per gli apparecchi al di sotto dei 35 kW o considerare la somma delle due potenze ossia 40 kW?

 

In questo caso è necessario considerare i 40 kW: la potenza termica limite è da intendersi infatti come la potenza totale dell'impianto.

Se gli impianti sono realizzati sulla stessa unità immobiliare (identificata da foglio, particella e subalterno), anche se gli impianti sono funzionalmente separati, totalmente distinti e non hanno parti in comune, è necessario presentare un'unica richiesta di Incentivo. In tali casi, l'Incentivo viene calcolato sul totale della superficie.

Nel caso in cui gli impianti insistono sullo stesso edificio (identificato da foglio e particella), ma le unità immobiliari sono diverse (ognuna identificata da diverso subalterno), allora possono essere effettuate diverse richieste di incentivo, purché ovviamente gli impianti siano funzionalmente separati, totalmente distinti e non abbiano parti in comune. Ogni richiesta di incentivo sarà relativa ad uno specifico impianto, che insiste sulla relativa unità immobiliare e l'incentivo sarà calcolato sulla base della superficie di quello specifico impianto.

No, non è possibile. È necessario pagare tutte le spese tramite un bonifico bancario ordinario, dal quale risulti il riferimento al DM 16 febbraio 2016 (Decreto Conto Termico). Qualora per errore tale riferimento normativo non sia stato inserito nella descrizione del bonifico, è necessario sottoscrivere una dichiarazione (su modello GSE) dal quale risulti che il pagamento è stato effettuato esclusivamente ai fini del Conto Termico.

No, non sono incentivabili ulteriori interventi (compresi eventuali potenziamenti, realizzati nello stesso edificio o unità immobiliare, comprese le loro relative pertinenze), per almeno 1 anno dalla data di stipula del contratto con GSE relativo al precedente ultimo intervento incentivato.

Qualora, nell’ambito di un progetto più ampio, vengano realizzati sullo stesso immobile più interventi agevolati di diversa natura (es. pompa di calore e collettore solare), è necessario richiedere l’Incentivo presentando un’unica istanza (c.d. “multi-intervento”). Si specifica, infine, che non sono incentivabili interventi di sola sostituzione di un componente del generatore di calore già incentivato.

No, non è possibile. Neanche nel caso in cui si tratti di Pubbliche Amministrazioni. Ai sensi dell'articolo 12 del D.M. 16 febbraio 2016, gli Incentivi in Conto Termico sono riconosciuti esclusivamente agli interventi per la cui realizzazione non siano concessi altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse. Al contrario, è ammessa, la cumulabilità con i contributi regionali.

Sì, è possibile presentare la richiesta di Incentivo per l'intervento di sostituzione del vecchio generatore, anche laddove lo stesso sia stato agevolato con le detrazioni fiscali.

Si, ai fini della copertura dei costi sostenuti dal GSE per lo svolgimento dell'attività di verifica tecnico-amministrativa, dei controlli e, più in generale, di tutte le attività finalizzate all'erogazione degli incentivi, il soggetto richiedente l’Incentivo è tenuto a corrispondere al GSE un corrispettivo calcolato in misura pari all'1% del valore del contributo totale riconosciuto, trattenuto come somma a valere sull’Incentivo spettante, con un massimale pari a 150 € di imponibile.

Tale corrispettivo è assoggettato ad I.V.A. ad aliquota ordinaria e oggetto di fatturazione da parte del GSE.

La mancata presentazione delle fotografie dei lavori ante-operam e in corso d'opera, ove previste, comporta il rigetto della richiesta di incentivo.

Il GSE provvede, tramite bonifico bancario a favore del soggetto richiedente (beneficiario), alla liquidazione dell'incentivo. Nel caso di ammontare totale dell'incentivo non superiore a 5.000 euro, la liquidazione avviene con unica rata. L'incentivo erogato ha natura di contributo in conto impianti e non è assoggettato a ritenuta del 4% ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 600/73. Inoltre, è da considerarsi fuori del campo di applicazione dell'I.V.A. e conseguentemente non vi è obbligo di emissione fattura.